PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 2 dell'articolo 188 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «conformemente alla disciplina comunitaria vigente materia».
      2. Il comma 1 dell'articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è sostituito dal seguente:

          «1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la sosta di veicoli al servizio di persone invalide e che devono essere esposti si conformano alla disciplina comunitaria vigente in materia. I contrassegni rilasciati per il transito e la sosta in zone a traffico limitato e che devono essere esposti su veicoli contengono i soli dati indispensabili a individuare l'autorizzazione rilasciata, senza l'apposizione di simboli o diciture dai quali possa desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno».

      3. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, adotta le opportune norme regolamentari di modifica dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, in conformità alle indicazioni della raccomandazione 98/376/CE del Consiglio, del 4 giugno 1998.